Rimozione e smaltimento dell'amianto con le imprese di edilizia 1

Rimozione e smaltimento dell’amianto con le imprese di edilizia

Rimozione e smaltimento dell'amianto con le imprese di edilizia 3

L’amianto, o eternit, è un materiale minerale di fibrocemento, introdotto nelle costruzioni edili intorno agli anni quaranta e ritenuto pericoloso per la salute negli anni sessanta.

Ad oggi, la rimozione dell’amianto non è stata ancora resa obbligatoria, ma grazie agli incentivi statali, si sta indirizzando il paese alla sua completa rimozione.

Bisogna sottolineare che l’amianto, nella forma edile in lastre usate come copertura, di per sé non è pericoloso per la salute, ma lo diventa quando il materiale non è più integro e comincia a frammentarsi ed a rilasciare polveri nell’ambiente circostante, che sono causa di gravi malattie polmonari e cancro.

Nei casi di amianto integro infatti, o qualora non fosse possibile rimuoverlo per problemi strutturali o quant’altro, bisogna stilare un programma di manutenzione e controllo, per prevenire usura e rilascio delle polveri nell’ambiente.

Per interventi di rimozione invece, è necessario rivolgersi ad imprese edili competenti.

Il proprietario dell’immobile, come primo passo, dovrà scegliere un responsabile per il rischio amianto che si dovrà occupare dei controlli manutentivi e di un’eventuale opera di bonifica.

Il proprietario dovrà inoltre tenere i documenti relativi all’ubicazione dell’amianto, disporre una segnaletica e delle misure di sicurezza chiare per eventuali altri occupanti della struttura.

In caso di rimozione, il proprietario è tenuto ad individuare l’impresa edile competente, ossia iscritta all’Albo nazionale gestione ambientali, in categoria 10 che dovrà disporre di patentino e operai competenti (solo tra le imprese in Torino e provincia vi sono più di 1200 imprese edili iscritte).

L’impresa designata, dovrà redigere un piano di lavoro da presentare all’asl competente (per esempio Torino è suddivisa in circoscrizioni, quindi bisogna controllare) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se trascorsi i 30 giorni, non vi saranno risposte dall’asl, si potrà iniziare con l’opera di bonifica, per silenzio-assenso.

Dopo la rimozione, il materiale deve essere stoccato e trasportato in discarica, anche dalla ditta che ha effettuato la rimozione, ma solo se iscritta all’Albo nazionale in categoria 5.

Entro novanta giorni il proprietario dovrà ricevere copia del formulario di identificazione rifiuti (fir) che attesta la ricezione e avvenuto smaltimento dell’amianto rimosso.

Per quanto riguarda i costi, dal 2015 al 2019, sono stati stanziati 5,6 milioni di euro che serviranno come credito d’imposta e che copriranno il 50% delle spese sostenute dalle utenze, fino ad un massimo di 96mila euro. Ciò significa che se si spendono ad esempio 10mila euro, si avrà un rimborso di 5mila euro, con una serie di quote stabilite annuali.

Inoltre vi è un ecobonus del 65% per la riqualifica energetica, cioè la sostituzione del tetto di copertura con dei pannelli solari.