Per poter effettuare il commercio con l’estero per prima cosa le aziende devono avere la partita Iva comunitaria. Acquistare o vendere merci o servizi con gli Stati appartenenti all’Unione Europea o con Stati extra europei, comporta adempiere a regolamenti particolari riguardo il regime Iva, e riguardo il riconoscimento di deducibilità dei costi.
Le regole riguardo l’Iva per le cessioni di beni spediti e trasportati fuori dall’Italia e i servizi effettuati in ambito internazionale, sono non imponibili ai fini Iva in Italia, mentre le merci comprate da stati esteri e portate in Italia costituiscono un’operazione soggetta ad imposta in Italia.
Iscrizione nell’archivio VIES
La normativa italiana ha emanato norme che regolano i rapporti economici fra paesi dell’UE. Con l’art. 27 D.L. 78/2010, impone a chi vuole effettuare scambi commerciali fra paesi dell’UE deve sottostare alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le ditte devono essere inserite nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi Intracomunitari, il VIES, al fine di accertarne l’iscrizione Iva.
Al fine di garantire una maggiore conformità della disciplina IVA nazionale al dettato comunitario e nell’intento di rendere più celere la procedura d’ iscrizione nell’archivio VIES, l’art. 22 del D.Lgs. 175/2014 ha disposto l’immediata inclusione nella banca dati delle partite IVA comunitarie, laddove il contribuente ne faccia richiesta.
Le imprese, devono ora, nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, indicare l’espressa volontà di porre in essere operazioni attive o passive in ambito comunitario. All’atto della presentazione della domanda per il rilascio della partita Iva, selezionare il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 o AA9. Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.
Le imprese che già sono in possesso di partita Iva, che però non hanno richiesto l’inclusione nel Vies, possono farlo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Stesso procedimento nel caso ci si voglia cancellare.
In base all'art. 8 del DPR 633/1972 le cessioni all'esportazione sono non imponibili in Italia. Le operazioni di esportazione di beni fuori dal territorio comunitario, possono essere così distinte:
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esportazioni dirette
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esportazioni improprie
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esportazioni indirette
L’impresa Italiana per effettuare una esportazione di merci, deve presentare alla dogana di partenza e di arrivo documenti con tutte le specifiche informazioni sulle merci trasportate, sul mittente e sul destinatario. Le informazioni da fornire varia a secondo della merce e del paese.